Modalità di fruizione delle ferie – Personale docente a tempo determinato – A. S. 2024 2025
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 55 della Legge n. 228/2012, secondo il quale: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”;
VISTA l’art. 54 della Legge n. 228/2012, secondo il quale: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”;
VISTO l’art. 38 del C.C.N.L. – Comparto Istruzione e Ricerca 2019/21 secondo il quale: “le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”;
VISTA l’ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., n. 16715/2024, secondo la quale il datore di lavoro deve invitare il personale a godere delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattica definiti dai calendari regionali e delibere del Consiglio di Istituto e nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e
il 30 giugno;
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